Art. 5.
(Oneri finanziari).

      1. Gli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previste a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi, sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
      2. Il reddito derivante dai canoni di locazione percepiti in attuazione della presente legge è calcolato secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; il canone annuo, al fine della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro, è assunto nella misura minima del 70 per cento.
      3. I corrispettivi dovuti agli ufficiali roganti per gli atti previsti dalla presente legge ai sensi delle disposizioni vigenti in materia sono ridotti alla metà.